Art. 4
In vigore dal 10 giu 1987
Per procedere ad un controllo efficace dell'esecuzione dei lavori, i servizi od organismi trasmettono alla Commissione, a sua richiesta ed entro un termine che essa può fissare, ogni documento giustificativo o copia conforme di cui all'arti-
colo 1 ovvero qualsiasi altro documento atto a stabilire che le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per ciascuna azione sono soddisfatte.
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