Art. 2

In vigore dal 10 giu 1987
Alla scadenza di un termine di dodici mesi a decorrere dalla notifica della decisione di concessione di un contributo, i servizi od organismi trasmettono alla Commissione un documento in cui è descritto lo stato di avanzamento dei lavori. Se, contrariamente alle informazioni contenute nella domanda di contributo e riportate nella decisione di concessione, i lavori non sono iniziati allo scadere del suddetto termine di dodici mesi, i servizi od organismi ne precisano i motivi e, se del caso, trasmettono alla Commissione adeguate garanzie fornite dagli organismi responsabili dei lavori per comprovare l'inizio della realizzazione dei lavori in un prossimo futuro. Se tali garanzie non possono essere fornite o se la Commissione non le ritiene sufficienti, il contributo viene sospeso, ridotto o soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1698:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo