Art. 5

In vigore dal 10 giu 1987
Qualora ritenga necessario effettuare un controllo sul posto, la Commissione ne informa preventivamente lo Stato membro nel cui territorio intende effettuare il controllo e lo invita a parteciparvi; gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'efficacia di tali controlli.
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