Art. 5
In vigore dal 16 mar 1987
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie ai fini di una valutazione dell'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Al termine del quarto e al termine del quinto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare, la Commissione compie una valutazione dei risultati ottenuti grazie all'applicazione degli e presenta, ove necessario, proposte appropriate al Consiglio.
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