Art. 1

In vigore dal 16 mar 1987
1. A decorrere dal quarto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare previsto dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è sospesa una quota uniforme di ciascun quantitativo di riferimento previsto dall'articolo 5 quater, paragrafo 1, di detto regolamento. Tale quota è fissata in maniera tale da consentire che la somma dei quantitativi sospesi sia pari al 4 %, nel quarto periodo, e al 5,5 %, nel quinto periodo, del quantitativo globale garantito di ciascuno Stato membro, stabilito dall'articolo 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il terzo periodo di dodici mesi. Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a sospendere fin dal quarto periodo i quantitativi previsti per il quinto periodo. In caso di applicazione della formula B, oppure dell'articolo 12, lettera c), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 774/87 (6), il quantitativo sospeso per ciascun produttore si ottiene applicando lo stesso tasso utilizzato per la sospensione parziale del quantitativo di riferimento dell'acquirente, dell'associazione di produttori o dell'unione delle associazioni di produttori. 2. Il prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è riscosso per i quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati o acquistati nel corso dei suddetti periodi di dodici mesi, che superino il quantitativo di riferimento non sospeso.
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