Art. 4
In vigore dal 16 mar 1987
In deroga agli , il Regno di Spagna attua un regime di cessazione o sospensione parziali e volontarie dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.
Tale regime è applicato per conseguire gli obiettivi previsti dall' durante il quarto e il quinto periodo di dodici mesi.
Il regime di cessazione è finanziato in base alle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1336/86 (3). Il regime di sospensione è finanziato in base alle modalità previste all' del presente regolamento.
Ove necessario, la Commissione adatta tali modalità secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:775:oj#art-4