Art. 4

In vigore dal 16 mar 1987
In deroga agli , il Regno di Spagna attua un regime di cessazione o sospensione parziali e volontarie dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68. Tale regime è applicato per conseguire gli obiettivi previsti dall' durante il quarto e il quinto periodo di dodici mesi. Il regime di cessazione è finanziato in base alle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1336/86 (3). Il regime di sospensione è finanziato in base alle modalità previste all' del presente regolamento. Ove necessario, la Commissione adatta tali modalità secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
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