Art. 9
In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(6) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9.
(3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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