Art. 9

Art. 9

In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (6) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale. (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9. (3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.
Storico versioni

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