Art. 8

In vigore dal 16 mar 1987
Prima del termine del quarto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare, tenendo conto delle prospettive del mercato e delle giacenze, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di limitare, a decorrere dal quinto periodo di dodici mesi, il tasso di sospensione di ogni quantitativo di riferimento al tasso approvato per il quarto periodo. In questo caso l', paragrafo 1, terzo comma, non è applicabile.
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