Art. 2

In vigore dal 16 mar 1987
1. Nel corso del quarto e del quinto periodo di dodici mesi i produttori interessati beneficiano di un'indennità per i quantitativi sospesi. L'indennità è fissata a 10 ECU per 100 kg. Essa viene versata agli aventi diritto: - durante il primo trimestre 1988 sui quantitativi sospesi per il quarto periodo di dodici mesi; - durante il primo trimestre 1989 sui quantitativi sospesi per il quinto periodo di dodici mesi, limitatamente ai quantitativi di cui al primo trattino. Prima del 1o aprile 1988 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se la sospensione temporanea del quantitativo supplementare dell'1,5 % per il quinto periodo di dodici mesi sia compensata dall'indennità di cui al secondo comma oppure sotto forma di una congrua riduzione del tasso del prelievo di corresponsabilità previsto dal regolamento (CEE) n. 1079/77 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 (2). 2. Gli Stati membri possono contribuire al finanziamento dell'azione per il quarto periodo di dodici mesi aumentando fino a 12,5 ECU per 100 kg l'indennità corrisposta per i quantitativi sospesi. 3. In caso di applicazione dell', paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri interessati finanziano totalmente l'indennità per i quantitativi sospesi che superano il 4 % del quantitativo globale garantito di cui all', paragrafo 1, secondo comma.
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