Art. 16

In vigore dal 13 mar 1987
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il giorno 9 di ogni mese, i seguenti dati relativi ai prodotti per i quali nel mese precedente sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata: a) titoli d'importazione con o senza fissazione anticipata del prelievo: - quantitativi e - per i prodotti di cui all', paese d'origine, distinti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune o, per i prodotti di cui all'articolo 7, secondo la descrizione ivi indicata. Per i prodotti di cui all', le informazioni sono comunicate per la prima delle sottovoci indicate nella casella 8; b) titoli di fissazione anticipata per l'importazione, diversi da quelli di cui alla lettera a): quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune; c) titoli di fissazione anticipata per l'esportazione: quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune. 2. Se nel corso di un mese non sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione non oltre il giorno 9 del mese successivo. 3. Nei periodi di applicazione dell', paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano come segue alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), relativi alle domande di titoli d'importazione: - ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì - ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente. TITOLO V Disposizioni finali
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