Art. 16
In vigore dal 13 mar 1987
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il giorno 9 di ogni mese, i seguenti dati relativi ai prodotti per i quali nel mese precedente sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata:
a) titoli d'importazione con o senza fissazione anticipata del prelievo:
- quantitativi e
- per i prodotti di cui all', paese d'origine,
distinti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune o, per i prodotti di cui all'articolo 7, secondo la descrizione ivi indicata.
Per i prodotti di cui all', le informazioni sono comunicate per la prima delle sottovoci indicate nella casella 8;
b) titoli di fissazione anticipata per l'importazione, diversi da quelli di cui alla lettera a):
quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune;
c) titoli di fissazione anticipata per l'esportazione:
quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune.
2. Se nel corso di un mese non sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione non oltre il giorno 9 del mese successivo.
3. Nei periodi di applicazione dell', paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano come segue alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), relativi alle domande di titoli d'importazione:
- ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì
- ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì
- ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.
TITOLO V
Disposizioni finali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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