Art. 17
In vigore dal 13 mar 1987
1. Il regolamento (CEE) n. 1303/83 è abrogato.
2. I richiami al regolamento (CEE) n. 1303/83 devono intendersi riferiti al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:743:oj#art-17-26