Art. 14
1. In caso di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione:
In vigore dal 13 mar 1987
a) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, l'indicazione del prodotto di base per il quale la restituzione è fissata in anticipo.
A tal fine, per « prodotto di base » si intende:
- lo zucchero, compresi lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietole e di canna,
- il glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerato,
- gli altri tipi di glucosio e gli sciroppi di glucosio,
ovvero
- l'isoglucosio;
b) nella domanda di titolo e nel titolo stesso i prodotti da esportare possono essere descritti facendo riferimento alle quattro cifre della voce della tariffa doganale comune alla quale appartengono.
Il titolo è valido per tutti i prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, appartenenti alla voce tariffaria in causa.
2. In deroga all', in caso di applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'importo della cauzione è di 1,80 ECU/100 kg netti. TITOLO III
Disposizioni generali
Storico versioni
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