Art. 10

In vigore dal 13 mar 1987
Se la fissazione anticipata è limitata ad alcuni soltanto dei prodotti rientranti in una sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, la designazione dei prodotti per i quali è possibile la fissazione anticipata e, nella casella 8, il numero della sottovoce della tariffa doganale comune preceduto da « ex ». Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.
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