Art. 5

In vigore dal 13 mar 1987
1. Per i prodotti elencati nella tabella che segue, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 14 l'indicazione del paese d'origine: 1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // // // ex 07.03 E // Funghi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato // 08.03 B // Fichi secchi // 08.04 B // Uve secche // ex 08.10 A // Fragole o lamponi, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri // ex 08.10 D // Ciliegie, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri // ex 08.11 E // Fragole, lamponi o ciliegie, temporaneamente conservati // ex 20.01 C // Funghi preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, anche con aggiunta di sale, spezie, mostarda o zucchero // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // // 20.02 A // Funghi, preparati o conservati senza aceto o acido acetico // 20.02 G // Piselli e fagiolini, preparati o conservati senza aceto o acido acetico // ex 20.03 // Fragole, lamponi o ciliegie, congelati, con aggiunta di zuccheri // ex 20.05 C I b), C II e C III // Puree, paste, gelatine, marmellate di fragole o lamponi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri // ex 20.06 B II a) 8, B II b) 8, B II c) 1 dd) e B II c) 2 bb) // Fragole, lamponi o ciliegie, preparati o conservati // ex 20.07 A III, B II a) 6 e B II b) 7 // Succhi di ciliegie // // Il titolo obbliga ad importare dal paese in esso indicato. 2. Il titolare ha la possibilità di chiedere, un'unica volta, la modifica del paese d'origine. A tal fine, si applicano le norme seguenti: a) la domanda di modifica del paese d'origine: - dev'essere presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo originario, - dev'essere accompagnato dal titolo originario ed eventualmente dall'estratto o dagli estratti per esso rilasciati, - è soggetta alle disposizioni dell', dell', paragrafo 1, e degli del regolamento (CEE) n. 3183/80; b) l'organismo responsabile del rilascio conserva il titolo originario ed eventualmente l'estratto o gli estratti di cui sopra e procede al rilascio di un titolo sostitutivo ed eventualmente di uno o più estratti sostitutivi. Tuttavia, qualora durante la fase di rilascio del titolo sostitutivo venga disposta una sospensione del rilascio dei titoli per il nuovo paese d'origine, la domanda di titolo sostitutivo è respinta e il titolo originario nonché eventualmente l'estratto o gli estratti del medesimo vengono restituiti al titolare; c) il titolo sostitutivo ed eventualmente l'estratto o gli estratti sostitutivi: - sono rilasciati per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito, - recano nella casella 12 il numero del documento sostituiro, - recano nella casella 14 l'indicazione del nuovo paese d'origine, - recano nelle altre caselle le stesse indicazioni che figurano nel documento sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:743:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo