Art. 18
In vigore dal 13 mar 1987
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1O APRILE 1987 .
IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .
FATTO A BRUXELLES, IL 13 MARZO 1987 .
PER LA COMMISSIONE
FRANS ANDRIESSEN
VICEPRESIDENTE*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 743/87 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 1987
che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 (2), in particolare l', paragrafo 3 e l', paragrafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2397/86 (4), stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che le disposizioni di detto regolamento sono state più volte modificate; che, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è opportuno raggruppare le norme in causa in un testo unico, apportandovi al tempo stesso alcune modifiche che appaiono necessarie alla luce dell'esperienza acquisita;
considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata integrano e derogano al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (6);
considerando che, per facilitare l'adozione di misure adeguate in caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di introdurre un termine determinato tra la domanda e il rilascio del titolo d'importazione;
considerando che, per vari zuccheri addizionati, il periodo di validità dei titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, dev'essere stabilito tenendo conto degli usi commerciali internazionali; che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione e di fissazione anticipata dev'essere fissato a livelli che consentano il corretto funzionamento del regime;
considerando che, onde garantire una migliore conoscenza delle correnti di scambio di taluni prodotti, occorre prevedere l'indicazione del paese d'origine nonché l'obbligo per l'operatore di importare dal paese indicato; che, tenuto conto delle caratteristiche del commercio dei prodotti in causa, occorre rendere più flessibili le norme concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine;
considerando che l'operatore è tenuto ad indicare nella domanda di titolo la sottovoce della tariffa doganale comune; che, per alcuni prodotti delle sottovoci 20.06 B e 20.07 B della tariffa doganale comune non sempre è possibile conoscere l'esatta sottovoce al momento della domanda di titolo, a causa delle notevoli variazioni del loro contenuto di zucchero naturale o delle fluttuazioni dei tassi di cambio; che occorre pertanto prevedere una disposizione speciale per tali prodotti;
considerando che nel certificato di fissazione anticipata il prodotto da esportare deve essere descritto facendo riferimento alla sottovoce della tariffa doganale comune a cui appartiene; che, nella maggior parte dei casi, il criterio per classificare un prodotto in una determinata sottovoce è quello del suo contenuto di zucchero; che, per tale motivo, la variazione del contenuto di zucchero di uno stesso prodotto può indurre un esportatore a presentare più domande di titolo, tenuto conto delle successive classificazioni del prodotto in causa; che questa situazione può essere evitata autorizzando il rilascio di un solo titolo per i prodotti a contenuto di zucchero variabili;
considerando che, a norma dell', paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesto alcun titolo per realizzare le operazioni i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU; che, a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesta alcuna cauzione per i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata se l'importo della cauzione stessa è inferiore o uguale a 5 ECU, o, in determinate circostanze, a 25 ECU;
considerando che, data la molteplicità degli importi delle cauzioni, l'applicazione di tali norme ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli rende notevolmente variabili i quantitativi di prodotti interessati;
considerando che, segnatamente a fini di semplificazione amministrativa, occorre specificare il quantitativo massimo dei prodotti in causa che può essere importato senza titolo; che occorre inoltre specificare il quantitativo al di sotto del quale un titolo d'importazione o di fissazione anticipata può essere rilascitato senza cauzione; che è necessario disporre che l', paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non è applicabile;
considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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