Art. 11
In vigore dal 13 mar 1987
Se i succhi di agrumi, esclusi quelli di pompelmo, della voce ex 20.07 della tariffa doganale comune sono importati in uno Stato membro nel quale sono soggetti a restrizioni quantitative, la validità del titolo di fissazione anticipata in detto Stato membro è subordinata alla presentazione di un documento nazionale che dimostri che l'importazione è stata autorizzata.
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