Art. 6
In vigore dal 13 mar 1987
Il latte scremato in polvere è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti la dicitura seguente, in caratteri chiaramente visibili, nella lingua o nelle lingue del paese esportatore:
« Latte scremato in polvere esportato a norma del regolamento (CEE) n. 727/87 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:727:oj#art-6