Art. 6

In vigore dal 13 mar 1987
Il latte scremato in polvere è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti la dicitura seguente, in caratteri chiaramente visibili, nella lingua o nelle lingue del paese esportatore: « Latte scremato in polvere esportato a norma del regolamento (CEE) n. 727/87 ».
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