Art. 3
In vigore dal 13 mar 1987
1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, a loro richiesta, l'elenco dei depositi nei quali è ammassato il latte scremato in polvere messo in vendita, con l'indicazione dei quantitativi disponibili.
2. L'organismo d'intervento prende i provvedimenti necessari per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima della conclusione del contratto, campioni prelevati dal latte scremato in polvere messo in vendita.
3. L'acquirente rinuncia a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del latte scremato in polvere venduto.
Storico versioni
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