Art. 1

In vigore dal 13 mar 1987
1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, si procede alla vendita di latte scremato in polvere acquistato in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che, alla data della firma del contratto, era stato fabbricato da almeno sei mesi. Tuttavia, ove il latte scremato in polvere non sia più disponibile in quantità sufficiente a motivo di circostanze eccezionali, l'organismo d'intervento che abbia concluso un contratto può procedere alla vendita di latte scremato in polvere acquistato in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 che era stato fabbricato da almeno sei mesi alla data del ritiro di cui all', paragrafo 2. 2. Il latte scremato in polvere venduto a norma del presente regolamento può essere esportato come tale oppure dopo essere stato ricondizionato in un nuovo imballaggio.
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