Art. 4

In vigore dal 13 mar 1987
1. Prima del ritiro del latte scremato in polvere ed entro il termine di cui al paragrafo 2, l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di 20 ECU/100 kg, destinata a garantire il soddisfacimento dell'esigenza principale relativa all'esportazione. 2. L'acquirente procede al ritiro del latte scremato in polvere vendutogli entro nove mesi a decorrere dalla data della firma del contratto. Il ritiro può essere frazionato in quantitativi parziali, ciascuno dei quali non può essere inferiore a 15 t. 3. Entro tre mesi a decorrere dal giorno del ritiro e per ciascun quantitativo ritirato, l'acquirente versa all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto di cui all', paragrafo 1. 4. Nel caso in cui il latte scremato in polvere non venga ritirato entro il termine di cui al paragrafo 2, oltre ad essere applicata la sanzione prevista all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1): - l'acquirente versa all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto di cui all', paragrafo 1, entro un mese a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di cui sopra; - la vendita viene annullata per i quantitativi non ritirati e non pagati il trentesimo giorno successivo alla scadenza di detto termine. Se l'acquirente non ha effettuato il versamento di cui al paragrafo 3 o al primo trattino del presente paragrafo, entro il termine prescritto, la cauzione di cui all', paragrafo 2, è incamerata per i quantitativi interessati.
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