Art. 2

In vigore dal 13 mar 1987
1. Il latte scremato in polvere è venduto partenza magazzino, a un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento il giorno della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 3 ECU/100 kg. 2. Il prodotto è venduto per quantitativi uguali o superiori a 100 t. Al più tardi al momento della conclusione del contratto, l'acquirente costituisce, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione destinata a garantire: - il soddisfacimento dell'esigenza principale relativa al pagamento del prezzo dei quantitativi ritirati, entro il termine di cui all', paragrafo 3 o 4; - il soddisfacimento dell'esigenza subordinata relativa al ritiro del latte scremato in polvere entro il termine di cui all', paragrafo 2. L'importo della cauzione è pari al prezzo di cui al paragrafo 1, maggiorato di 3 ECU/100 kg.
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