Art. 11

In vigore dal 13 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4. (4) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13. (1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (2) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
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