Art. 8

In vigore dal 26 feb 1987
1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione delle azioni di cui all', paragrafi 1 e 2, ogni interessato incaricato di un'azione presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. 2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.
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