Art. 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta:

In vigore dal 26 feb 1987
a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto, b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi: il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto, ovvero c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto. Questa forma di pagamento può però essere concordata soltanto per le azioni che saranno ultimate nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto. Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto l'organismo competente può: - dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell', paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste; - anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese. 2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una garanzia pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %. 3. Lo svincolo delle garanzie e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni: a) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto; b) la relazione di cui all', paragrafo 1, è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute; tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all', si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate garanzie per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario, maggiorato del 10 %; c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto. 4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le garanzie sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all' del regolamento (CEE) n. 1079/77.
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