Art. 5

1. Anteriormente al 1o maggio 1987, l'organismo competente:

In vigore dal 26 feb 1987
a) esamina nella forma e nel contenuto le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso verifica che le proposte siano conformi al disposto dell' e, se necessario, chiede agli interessati di completarle; b) compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al regolamento. 2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), la Commissione compila entro il 1o giugno 1987 l'elenco delle proposte che possono beneficiare di un finanziamento. 3. Entro il 1o agosto 1987 gli organismi competenti stipulano con gli interessati i contratti relativi alle azioni approvate, in almeno due esemplari firmati dall'interessato e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. 4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta.
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