Art. 3

In vigore dal 26 feb 1987
1. Gli interessati di cui all', paragrafo 1, lettera a), sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dai rispettivi Stati membri, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all', paragrafi 1 e 2. Se le azioni proposte sono intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione interessata, quest'ultima invia copia della sua proposta agli organismi competenti degli altri Stati membri. 2. Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1o aprile 1987. In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta. 3. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 312 del 6 dicembre 1986, pagina 7.
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