Art. 1
In vigore dal 26 feb 1987
1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivate talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.
Tali azioni devono inoltre comprendere indagini di mercato a posteriori, intese a verificare l'efficacia delle azioni intraprese. Le spese effettuate a tal fine possono comunque rappresentare al massimo il 5 % del costo totale delle azioni interessate.
2. Tra le azioni ai sensi del paragrafo 1 si possono annoverare anche:
- i seminari, corsi o congressi intesi a promuovere l'informazione, la formazione e/o la riqualificazione delle persone impegnate professionalmente nella vendita di latte e di prodotti lattiero-caseari oppure nella divulgazione di nozioni sul consumo di tali prodotti;
- l'acquisto di refrigeratori e di distributori con dispositivo refrigerante, sempreché il contraente si impegni, per un periodo minimo di cinque anni, a destinarli esclusivamente alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari.
3. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla firma del contratto di cui all', paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1o luglio 1988. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo in conformità dell', paragrafo 2, per garantire la massima efficacia della misura in causa.
4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili. Tuttavia, tale proroga non può superare sei mesi.
5. Fatta salva la conclusione del contratto di cui all', paragrafo 3, possono beneficiare del contributo comunitario le azioni realizzate a decorrere dal 1o febbraio 1987.
Storico versioni
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