Art. 9

In vigore dal 26 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27. (3) GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5. (4) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 11. (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:568:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo