Art. 9

In vigore dal 22 dic 1986
Gli Stati membri decidono i rispettivi programmi nazionali di aiuto alimentare e li notificano alla Commissione. Il coordinamento delle azioni comunitarie e nazionali di aiuto alimentare, sul piano della programmazione e dell'esecuzione, forma regolarmente oggetto di uno scambio di informazioni in sede di comitato. Nel corso di questo scambio di informazioni, che si effettua a richiesta del presidente del comitato o di un rappresentante di uno Stato membro, si tiene conto anche delle azioni note di altri donatori.
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