Art. 7
In vigore dal 22 dic 1986
1. È istituito un comitato per l'aiuto alimentare in appresso denominato « comitato », presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di rappresentanti degli Stati membri. I lavori di segreteria del comitato sono svolti dalla Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
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