Art. 6

In vigore dal 22 dic 1986
In ottemperanza alle decisioni del Consiglio previste all' e alle decisioni adottate ai sensi dell', la Commissione decide: a) le azioni d'urgenza a favore di paesi, gruppi di profughi o altri gruppi di popolazione vulnerabili che devono far fronte a difficoltà gravi e impreviste derivanti da calamità naturali; essa ne informa gli Stati membri; b) le azioni d'urgenza a favore di paesi, gruppi di profughi o altri gruppi di popolazione vulnerabili che devono far fronte a difficoltà gravi e impreviste derivanti da circostanze eccezionali, comparabili a calamità naturali, essa agisce previa consultazione degli Stati membri mediante telescritto e concedendo loro quarantotto ore per la formulazione di eventuali obiezioni; c) le condizioni di fornitura dell'aiuto, in particolare: - le clausole generali applicabili ai beneficiari, - l'inizio delle procedure di mobilitazione e di fornitura dei prodotti, nonché la conclusione dei contratti corrispondenti. Agli effetti delle lettera a) e b) deve intendersi per « urgenza » una situazione eccezionale e imprevista caratterizzata da carestia o da pericolo imminente di carestia, la quale costituisca una grave minaccia per la vita o la salute delle popolazioni in un paese che non può far fronte al deficit alimentare con mezzi e risorse propri. La Commissione, dopo aver consultato il comitato di cui all' e secondo la procedura prevista all', è abilitata a prendere qualsiasi misura atta ad accelerare la fornitura dell'aiuto d'urgenza. Il volume dell'aiuto che si decide di fornire nei singoli casi è limitato ai quantitativi necessari alle popolazioni colpite per fronteggiare la situazione durante un lasso di tempo non superiore a quattro mesi. La Commissione si accerta che in tutte le fasi sia data la precedenza alla mobilitazione dell'aiuto alimentare per i casi urgenti come definiti nel presente articolo.
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