Art. 6
In vigore dal 22 dic 1986
In ottemperanza alle decisioni del Consiglio previste all' e alle decisioni adottate ai sensi dell', la Commissione decide:
a) le azioni d'urgenza a favore di paesi, gruppi di profughi o altri gruppi di popolazione vulnerabili che devono far fronte a difficoltà gravi e impreviste derivanti da calamità naturali; essa ne informa gli Stati membri;
b) le azioni d'urgenza a favore di paesi, gruppi di profughi o altri gruppi di popolazione vulnerabili che devono far fronte a difficoltà gravi e impreviste derivanti da circostanze eccezionali, comparabili a calamità naturali, essa agisce previa consultazione degli Stati membri mediante telescritto e concedendo loro quarantotto ore per la formulazione di eventuali obiezioni;
c) le condizioni di fornitura dell'aiuto, in particolare:
- le clausole generali applicabili ai beneficiari,
- l'inizio delle procedure di mobilitazione e di fornitura dei prodotti, nonché la conclusione dei contratti corrispondenti.
Agli effetti delle lettera a) e b) deve intendersi per « urgenza » una situazione eccezionale e imprevista caratterizzata da carestia o da pericolo imminente di carestia, la quale costituisca una grave minaccia per la vita o la salute delle popolazioni in un paese che non può far fronte al deficit alimentare con mezzi e risorse propri.
La Commissione, dopo aver consultato il comitato di cui all' e secondo la procedura prevista all', è abilitata a prendere qualsiasi misura atta ad accelerare la fornitura dell'aiuto d'urgenza.
Il volume dell'aiuto che si decide di fornire nei singoli casi è limitato ai quantitativi necessari alle popolazioni colpite per fronteggiare la situazione durante un lasso di tempo non superiore a quattro mesi.
La Commissione si accerta che in tutte le fasi sia data la precedenza alla mobilitazione dell'aiuto alimentare per i casi urgenti come definiti nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3972:oj#art-6