Art. 4
1. Nel settore dell'aiuto alimentare il Consiglio:
In vigore dal 22 dic 1986
- ripartisce tra azioni comunitarie e nazionali gli aiuti in cereali previsti dalla convenzione di aiuto alimentare;
- ripartisce tra gli Stati membri le azioni nazionali in cereali condotte a norma della convenzione di aiuto alimentare;
- determina i paesi e gli organismi che possono formare oggetto di azioni annuali e pluriennali di aiuto alimentare;
- fissa i criteri generali per l'assunzione a carico delle spese di trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
2. A tal fine il Consiglio, su proposta della Commisione e previo parere del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo, 1, primo e secondo trattino, e all'unanimità nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.
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