Art. 11
In vigore dal 22 dic 1986
La Commissione procede regolarmente a valutazioni di azioni di aiuto alimentare importanti al fine di stabilire se sono stati raggiunti gli obiettivi definiti in sede di istruzione di queste azioni e di impartire direttive per migliorare l'efficacia delle future azioni. Le relazioni contenenti le valutazioni sono comunicate al comitato. Articolo 12
Il regolamento (CEE) n. 3331/82 è abrogato.
Tuttavia:
- l' di detto regolamento rimane applicabile fino alla fissazione delle modalità per la mobilitazione dei prodotti conformemente all' del presente regolamento e comunque non oltre il 30 giugno 1987;
- i paesi e gli organismi che possono ricevere l'aiuto nonché i criteri generali per l'assunzione a carico delle spese di trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob sono quelli indicati nel regolamento (CEE) n. 232/86 (1) fino alla adozione della decisione di cui all', paragrafo 1, terzo e quarto trattino, del presente regolamento e comunque non oltre il 30 giugno 1987.
Storico versioni
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