Art. 13
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. C 265 del 21. 10. 1986, pag. 7.
(2) GU n. C 297 del 24. 11. 1986.
(3) GU n. L 165 del 23. 6. 1984, pag. 7.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(1) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.
Storico versioni
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