Art. 9

In vigore dal 22 dic 1986
1. Per quanto riguarda i semi assoggettati al controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1594/83, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi assoggettate al controllo nella settimana precedente; b) al più tardi tre settimane dopo il mese considerato, le quantità per le quali è stata incamerata, durante tale mese, la cauzione di cui al paragrafo 2 di detto articolo; c) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione: - le quantità di semi assoggettate al controllo che durante la campagna sono state messe in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione; - le quantità di semi o di miscele denaturate ai sensi del regolamento (CEE) n. 190/68, che sono state importate da paesi terzi o sono state sottoposte a denaturazione nel corso della campagna. 2. Qualora uno Stato membro ritenga che, durante la campagna di commercializzazione, le quantità di cui al paragrafo 1, lettera c), non corrispondano alle quantità che si possono considerare normali, ne informa la Commissione non appena a conoscenza della situazione.
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