Art. 10

In vigore dal 22 dic 1986
1. Per quanto concerne la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre settimane dopo il mese di cui trattasi: a) le quantità per le quali durante tale mese sono state presentate domande di fissazione in anticipo della restituzione; b) le quantità per le quali è stata pagata una restituzione durante tale mese, facendo una distinzione tra: - le quantità per le quali è stata fissata in anticipo una restituzione, e - quelle per le quali la restituzione pagata era quella applicabile il giorno dell'esportazione; c) le quantità per le quali durante tale mese è stata incamerata la cauzione di fissazione anticipata di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 142/67/CEE. 2. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità per le quali sono state presentate domande di fissazione anticipata della restituzione costituiscano un rischio di perturbazione del mercato, ne informa immediatamente la Commissione.
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