Art. 8

In vigore dal 22 dic 1986
1. Per quanto concerne l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi per le quali, nel corso della settimana precedente, sono state depositate domande della parte AP del certificato d'integrazione comunitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83; b) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi per le quali, nel corso della settimana precedente, sono state depositate domande della parte ID del certificato d'integrazione comunitaria, specificando: - le quantità per le quali è stato fissato in anticipo l'importo dell'integrazione, - le quantità per le quali si applica l'integrazione del giorno in cui il prodotto è stato identificato, - le quantità di colza e ravizzone "doppio zero" per le quali sono state depositate domande; c) al più tardi tre settimane dopo la fine del mese di cui trattasi, le quantità per le quali è stata incamerata nel corso di tale mese la cauzione di fissazione anticipata di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1594/83; d) al più tardi tre settimane dopo il mese considerato, le quantità di semi di colza e di ravizzone che, dopo essere state identificate, sono state incorporate in alimenti per gli animali, ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83, durante tale mese; e) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione, le quantità di semi di colza e di ravizzone "doppio zero" identificate durante la campagna. 2. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità per le quali sono state presentate domande di fissazione anticipata dell'integrazione non corrispondano al normale smaltimento dei semi raccolti nella Comunità, soprattutto se tali quantitativi superano le 50 000 t al giorno, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione specificando le quantità per le quali sono state presentate domande di fissazione in anticipo dell'integrazione ma per le quali i titoli non sono ancora stati rilasciati e le quantità per le quali i titoli di fissazione anticipata sono stati rilasciati dopo l'ultima comunicazione.
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