Art. 11

In vigore dal 22 dic 1986
Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3916:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo