Art. 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 1987:

In vigore dal 22 dic 1986
- le quantità di cui all', paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, lettera c) e lettera d), all', lettera b), e all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 205/73, per il periodo compreso tra l'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 e la data di entrata in vigore del presente regolamento; - le quantità di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 205/73, e concernenti i totali per le campagne di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986.
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