Art. 1
Gli articoli da 7 a 12 bis del regolamento (CEE) n. 205/73 sono sostituiti dai seguenti:
In vigore dal 22 dic 1986
« Articolo 7
1. Per quanto concerne le misure d'intervento di cui all'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro i quindici giorni successivi all'acquisto, i quantitativi, la qualità e il luogo di presa in consegna dei semi acquistati dagli organismi d'intervento. Qualora vengano offerti quantitativi ingenti, lo Stato membro di cui trattasi ne informa immediatamente la Commissione;
b) entro i quindici giorni successivi alla vendita, i quantitativi e le qualità di semi venduti dagli organismi d'intervento, nonché il luogo in cui erano depositati al momento della vendita, specificando le vendite effettuate sul mercato della Comunità e quelle effettuate per l'esportazione;
c) nel corso del primo mese di ciascun trimestre, i casi nei quali sono state applicate durante il precedente trimestre le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 282/67/CEE.
2. Se del caso, quando si comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1, viene fatta una distinzione tra colza e ravizzone "doppio zero" e gli altri tipi di colza e ravizzone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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