Art. 6
In vigore dal 2 dic 1986
1. Previo esame delle proposte l'organismo competente procede a una selezione e conclude il contratto relativo all'azione conforme alle indicazioni di cui all', paragrafo 1. A tal uopo esso utilizza un contratto tipo conformemente al regolamento (CEE) n. 1150/86.
2. Il contratto di cui al paragrafo 1 deve:
- contenere gli elementi di cui all', in particolare le condizioni di pagamento;
- essere completato, se del caso, dagli elementi supplementari che risultano dall'applicazione dell'.
3. L'organismo competente trasmette alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 1987, una copia del contratto firmato dall'organismo stesso e dall'interessato.
4. L'organismo competente si accerta che vengano rispettate le condizioni convenute, in particolare mediante controlli in loco.
Storico versioni
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