Art. 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta:

In vigore dal 2 dic 1986
a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare; b) ovvero quattro acconti di ugual importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi; il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto. Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può: - dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora constati segnatamente in occasione dei controlli di cui all', paragrafo 4, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo fra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettuerà realmente le spese previste; - anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considervole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese. 2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %. 3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo sono subordinati: a) alla constatazione da parte dell'organismo competente che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto; b) alla trasmissione all'organismo competente della relazione di cui all', paragrafo 1 e a una verifica delle indicazioni in essa contenute da parte dell'organismo competente. Tuttavia, su richiesta motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all', si può procedere al pagamento del saldo, purché siano state costituite adeguate cauzioni per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario, maggiorato del 10 %; c) alla constatazione da parte dell'organismo competente che l'interessato o un terzo, nominato nel contratto, ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto. Le cauzioni costituite sono destinate ad assicurare l'esecuzione delle esigenze principali enumerate al paragrafo 3. In caso di incameramento delle cauzioni, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « Garanzia », segnatamente da quelle che risultano dalle misure di cui all' del regolamento (CEE) n. 1079/77.
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