Art. 8

In vigore dal 2 dic 1986
1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione dei lavori, ogni interessato incaricato di eseguire lavori di ricerca di cui all', paragrafo 1, presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati prevedibili dei lavori stessi, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari. 2. L'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di buon fine e un esemplare del rapporto finale per ogni contratto eseguito. 3. I risultati dei lavori non possono essere pubblicati senza autorizzazione della Commissione.
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