Art. 1

In vigore dal 2 dic 1986
1. In virtù del presente regolamento, è eseguito un progetto pilota concernente il controllo integrato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di promuoverne la commercializzazione. Il progetto comprende, in particolare: - il controllo della composizione e della costituzione del latte crudo dal punto di vista batteriologico ed igienico; - il controllo della trasformazione del latte; - il controllo della composizione, della qualità e della conservabilità dei prodotti; - il controllo della commercializzazione. 2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono finanziabili solo se iniziate dopo il 31 dicembre 1986. Esse devono essere ultimate entro il termine di due anni dopo la firma del contratto conformemente all', paragrafo 1, e comunque anteriormente al 1o gennaio 1990. In casi eccezionali, può essere convenuto, conformemente all', paragrafo 2, un termine più lungo, per garantire all'azione in questione un'efficacia massima. 3. Il termine di esecuzione fissato al paragrafo 2 non esclude la possibilità di convenire ulteriormente una proroga se il contraente, prima dello scadere del termine di esecuzione, presenta al servizio competente una domanda in tal senso, comprovando che non gli è stato possibile rispettare il termine inizialmente previsto per circostanze eccezionali che non gli sono imputabili. Tuttavia, tale proroga non può superare sei mesi.
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