Art. 4
1. La proposta completa deve contenere:
In vigore dal 2 dic 1986
a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;
b) la descrizione particolareggiata delle ricerche proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione;
c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali ricerche, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento;
d) le modalità di pagamento desiderate per quanto riguarda il contributo comunitario conformemente all', paragrafo 1, lettere a) o b);
e) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.
2. Una proposta è valida soltanto:
a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni di cui all', paragrafo 1;
b) se è accompagnata dall'impegno di rispettare le disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3685:oj#art-4