Art. 4

1. La proposta completa deve contenere:

In vigore dal 2 dic 1986
a) il nome e l'indirizzo dell'interessato; b) la descrizione particolareggiata delle ricerche proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione; c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali ricerche, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento; d) le modalità di pagamento desiderate per quanto riguarda il contributo comunitario conformemente all', paragrafo 1, lettere a) o b); e) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente. 2. Una proposta è valida soltanto: a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni di cui all', paragrafo 1; b) se è accompagnata dall'impegno di rispettare le disposizioni del presente regolamento.
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