Art. 2

In vigore dal 2 dic 1986
1. I lavori di ricerca di cui all', paragrafo 1, sono proposti ed eseguiti da istituti di ricerca o organismi che: a) possiedono la qualifica e l'esperienza necessarie, b) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori. Non sono prese in considerazione le proposte fatte da istituti di ricerca o da organismi che si occupano parzialmente o esclusivamente della fabbricazione, della vendita o della promozione di prodotti di imitazione del latte. 2. Il finanziamento comunitario è limitato al 75 % delle spese relative alle azioni di cui all', paragrafo 1. 3. Le spese generali per le azioni di cui all', paragrafo 1, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato.
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