Art. 7
In vigore dal 17 nov 1986
Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi autorizzati a mettere in atto le misure prese in applicazione del presente regolamento nonché i servizi ed organismi a cui i servizi della Commissione rimborseranno gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3529:oj#art-7