Art. 4
In vigore dal 17 nov 1986
1. Il comitato per la protezione della foresta, creato in virtù dell' del regolamento (CEE) n. 3528/86, è consultato conformemente all' del regolamento precitato in merito:
- all'insieme delle misure che gli Stati membri si propongono di prendere in applicazione del presente regolamento,
- ai programmi o progetti di cui all' del presente regolamento anteriormente a qualsiasi decisione della Commissione a proposito dei suddetti programmi o progetti, in particolare la concessione del contributi finanziario della Comunità.
2. Il comitato può esaminare in virtù dell' del regolamento (CEE) n. 3528/86 qualsiasi altro problema relativo al campo di applicazione del presente regolamento, sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Storico versioni
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