Art. 3
In vigore dal 17 nov 1986
1. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione per l'anno successivo i loro programmi o progetti intesi ad accrescere la protezione della foresta contro gli incendi. Per il primo anno, gli Stati membri presentano alla Commissione questi programmi o progetti entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
I programmi o progetti contengono i dati seguenti:
a) le aree geografiche in causa,
b) la descrizione della situazione esistente,
c) la descrizione degli obiettivi da conseguire e le priorità,
d) una valutazione preventiva dei costi e dei mezzi finanziari indispensabili, eventualmente con precisazione del ritmo delle spese previste,
e) una valutazione degli effetti benefici del programma o del progetto sullo stato generale delle foreste in questione.
2. Le modalità ed i criteri di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura dell' del regolamento (CEE) n. 3528/86.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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